il progetto integrato di sistema

Andar per Borghi nel Biellese è un’iniziativa biellese nata nel 2005. Si tratta di un progetto di sistema integrato, culturale e turistico, che ha lo scopo di:

*        valorizzare e promuovere gli itinerari tra varie realtà sedi di borghi, ricetti e castelli con le “attrattive” paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche

*        valorizzare e promuovere i sapori della terra biellese mediante abbinamento luoghi-sapori-eventi-tradizioni; realizzare itinerari enogastronomici o serate di degustazione

*        promuovere il turismo in modo da far diventare i borghi, i ricetti e i castelli, importanti tasselli di un unico grande “itinerario turistico” provinciale, regionale e interregionale con alcune emergenze storico-paesaggistiche (Ricetto di Candelo con la baraggia, Magnano, borgo di Masserano, ricetto di Viverone, borgo del Piazzo, ecc.); dovranno pertanto essere attivati, in connessione con Agenzie Turistiche locali e non, pacchetti turistici aventi come meta alcuni borghi e ricetti e, se possibile, agganci con altre località del Piemonte (es.: Orta, castelli dell’Eporediese, ecc.)

*        sensibilizzare e promuovere in modo concreto la specifica conoscenza degli ecomusei, in occasione di iniziative

*        promuovere e valorizzare l’economia della Provincia di Biella con i suoi “sapori” in stretta connessione con le associazioni di categoria

*        promuovere la cultura del Medioevo con spettacoli teatrali, mostre, conferenze nei “contenitori tipici”

*        promuovere e sviluppare l’attività economica del paese e della provincia sotto diversi punti di vista (ristorazione, attività video-fotografiche, commercio, florovivaismo, cultura)

*        promuovere l’artigianato locale, l’arte, i vecchi mestieri

All’inizio del 2007 gli “attori”, dopo due anni di operatività regolata da una Dichiarazione di Intenti, si sono costituiti in Comitato, dandosi uno Statuto che è stato sottoscritto il 13 marzo 2007 e registrato il 30 marzo 2007 all’Agenzia delle Entrate–Ufficio di Biella, al n. 1541/3.

I soci promotori sono:

*        comuni del Biellese: Benna, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Gaglianico, Magnano, Masserano, Roppolo, Salussola, Sandigliano, Ternengo, Verrone, Vigliano Biellese, Viverone, Zubiena

*        promotori con operatività provinciale e sovraprovinciale: Eventi & Progetti Comunicazione, Fondo per l’Ambiente Italiano–Comitato e Delegazione di Biella, Osservatorio Beni Culturali e ambientali del Biellese onlus, UPBeduca–Università Popolare Biellese per l’Educazione Continua

*        associazioni culturali e associazioni turistiche Pro Loco: Pro Loco Candelo, Pro Loco Magnano, Consulta Associazioni Principato di Masserano, Pro Loco Masserano, Pro Loco Salussola, Pro Loco Ternengo, Pro Loco Vigliano Biellese

Atto costitutivo e statuto

Articolo 1.

Viene costituito fra i presenti un Comitato senza scopo di lucro, denominato «Andar per Borghi nel Biellese», finalizzato a favorire la promozione e la valorizzazione di eventi e iniziative culturali su temi comuni nonché sostenere un progetto “turistico-culturale” sul territorio della Provincia di Biella.

La denominazione “Comitato” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2.

Il Comitato ha sede a Biella, in via Delleani n. 33. Con delibera dell’Ufficio di Presidenza potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie amministrative.

La durata del “Comitato Andar per Borghi nel Biellese” è fissata fino all’esaurimento dello scopo sopra indicato. Su espressa delibera dell’Assemblea all’atto dello scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, nelle modalità consentite dalla legge.

Articolo 3.

Il Comitato persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Esso intende operare nei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, nella tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, e nella promozione della cultura e dell’arte.

Il Comitato si prefigge di promuovere, mediante un progetto condiviso, la valorizzazione e diffusione del territorio attraverso un “Itinerario dei borghi, dei ricetti, dei castelli e delle dimore storiche”, promuovere il turismo in modo da far diventare i soggetti partecipanti al progetto “importanti tasselli” di un unico grande “percorso turistico” provinciale, regionale e interregionale con alcune emergenze storico-paesaggistiche locali. Dovranno pertanto essere attivati, in connessione con Agenzie Turistiche locali e non, pacchetti turistici aventi come meta i borghi del Biellese e le altre realtà che sottoscrivono il presente accordo, con possibili agganci con altre località del Piemonte, dell’Italia e dell’Europa. Inoltre si propone di cooperare nell’intento di organizzare momenti comuni per favorire il confronto di idee in merito all’organizzazione e promozione di iniziative a valenza turistico-culturale-enogastronomica e di collaborare reciprocamente nell’ideazione e nella gestione di attività finalizzate a divulgare il progetto “Andar per Borghi nel Biellese“ tra i tour-operators, Enti e associazioni diverse, in stretta collaborazione con ATL, Provincia , Regione, camera di Commercio  e altre organizzazioni. Il Comitato inoltre individuerà  obiettivi comuni al fine di una possibile collaborazione anche in occasione di altre iniziative di spessore turistico-culturale, soprattutto in funzione della stesura di progetti collettivi che rendano possibile l’ottenimento di finanziamenti provinciali, regionali, ministeriali o di altre entità pubbliche e/o private  e favorirà il dialogo e la collaborazione tra  soggetti diversi.

E’ fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4.

Il Comitato è regolato dalle norme previste dal presente atto.

Articolo 5.

Potranno essere chiamati a far parte del Comitato Comuni, Associazioni Turistiche o Enti e soggetti diversi purché interessati alle finalità di cui all’art. 3. Le ammissioni di nuovi soggetti, oltre a quelli firmatari del presente documento, dovranno essere deliberate come atto straordinario dell’Assemblea del Comitato.

I membri del Comitato sono tenuti al pagamento di una quota partecipativa annuale, deliberata come atto ordinario dall’Assemblea.

E’ esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al comitato.

La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.

I promotori hanno i seguenti diritti:

·                      eleggere i membri che comporranno l’Ufficio di Presidenza;

·                      approvare il rendiconto annuale;

·                      partecipare alle iniziative organizzate dal comitato;

·                      I promotori hanno i seguenti doveri:

·                      versare la quota associativa iniziale e la quota annuale stabilita dall’Assemblea;

·                      partecipare alle Assemblee convocate nel corso dell’anno;

·                      impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;

·                      tenere un comportamento verso gli altri soci e i terzi improntato alla correttezza e all’assoluta buona fede.

Il promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal comitato con delibera dell’Assemblea,  previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi a domicilio indicato dall’aderente all’atto dell’iscrizione,  almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

L’Assemblea  può deliberare l’esclusione del promotore nei seguenti casi:

·                      inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore a favore del comitato;

·                      mancato pagamento della quota associativa;

·                      inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle delibere degli altri organi sociali;

·                      per altro grave motivo;

Articolo 6.

Gli organi del Comitato sono:

l’Assemblea;

il Presidente – alla costituzione: Mariella Biollino;

il Vicepresidente Vicario – alla costituzione: Alberto Galazzo;

due Vicepresidenti – alla costituzione: Piero Brancati e Fabrizio Viotto;

il Segretario – alla costituzione: Roberto Bosi;

il Tesoriere – alla costituzione: Gianni Pozzo;

Il Revisore dei Conti - alla costituzione Domenico Calvelli.

Il Presidente, il Vicepresidente vicario, i due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere del comitato, nel loro insieme, formano l’Ufficio di Presidenza che costituisce l’organo amministrativo del Comitato,  al quale possono essere invitati a partecipare esperti, senza diritto di voto, anche appartenenti a realtà non facenti parte del Comitato.

Il Comitato resterà in essere fino alla chiusura di tutti gli atti necessari per chiudere l’attività.

Gli organi resto in carica per tre anni (salvo revoca o dimissioni)  e possono essere rieletti

Articolo 7.

L’Assemblea si compone di tutti i promotori del comitato regolarmente iscritti nel libro dei promotori.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente.

L’Assemblea si riunisce su convocazione dell’Ufficio di Presidenza, del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei promotori.

Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto, anche in forma elettronica, contenente sia per la prima convocazione che per la seconda convocazione il giorno, l’ora e il luogo dove si terrà la riunione e l’ordine del giorno, da inviarsi presso il domicilio di ciascun promotore entro sette giorni dalla data della prima convocazione.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei promotori in proprio.

Il criterio è una testa un voto; non sono ammesse deleghe.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti all’Assemblea.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Nei casi di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per deliberare l’ammissione di nuovi soggetti e lo scioglimento del comitato e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno due terzi dei promotori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere delle Assemblee vengono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i promotori che hanno diritto di trarne copia.

Articolo 8.

Il comitato è amministrato da un Ufficio di Presidenza composto come sopra descritto: esso dura in carica tre anni.

Viene convocato dal Presidente del comitato con avviso scritto, anche in via elettronica, indicante il giorno, l’ora e il luogo dove si terrà la riunione, l’ordine del giorno, entro cinque giorni dalla data della convocazione.

Le delibere sono valide se prese alla presenza e con il voto favorevole di almeno quattro membri.

L’Ufficio di Presidenza si occupa della gestione ordinaria del comitato, in esecuzione delle delibere assembleari, fatte salve le materie espressamente attribuite alla competenza dell’assemblea.

Le delibere dell’Ufficio di Presidenza vengono riassunte in un verbale.

Il Presidente ne cura la custodia presso i locali del comitato.

I membri dell’Ufficio di Presidenza non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio; in sua assenza o impedimento, detta rappresentanza spetta al Vicepresidente Vicario e, in alternativa, agli altri Vicepresidenti.

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, con firma disgiunta tra loro, hanno espressa facoltà di procedere a incassi di qualsiasi ammontare di somme, che venissero corrisposte a qualsiasi titolo al Comitato da privati, Enti o Istituzioni di varia natura, rilasciando valida e liberatoria quietanza.

L’Ufficio di Presidenza può operare pagamenti fino all’occorrenza del limite fissato dall’Assemblea.

I membri del Comitato sono responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione agli scopi come sopra determinati nell’articolo 3.

Articolo 9.

Organo di controllo amministrativo del Comitato è il Revisore, nominato dall'Assemblea, anche non socio. La carica, di durata triennale, è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Revisore controlla l'amministrazione e, a tal fine, almeno una volta all’anno esamina i libri contabili e ogni altro documento utile. Può chiedere chiarimenti agli organi amministrativi.

Redige una relazione annuale sull'amministrazione.

Articolo 10.

I beni del comitato sono: immobili, mobili e mobili registrati.

I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dal comitato e devono essere intestati al comitato stesso.

Tutti i beni appartenenti al comitato sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede del comitato e consultabile da tutti i promotori.

I contributi dei promotori sono costituiti:

·                      dalla quota di iscrizione iniziale fissata in euro 100,00 (cento)

·                      dalla successiva  quota annuale il cui importo viene stabilito dall’Assemblea.

Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell’approvazione del rendiconto annuale.

Il patrimonio del comitato è costituito da:

·                      quote di iscrizione dei promotori;

·                      contributi e liberalità ricevute;

·                      riserve formate con utili;

·                      altre riserve accantonate.

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell’esercizio l’Ufficio di Presidenza provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve e i fondi di gestione ed il capitale durante la vita del comitato.

Articolo 11.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico del Comitato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Biella, 13 marzo 2007


per maggiori informazioni, scriveteci

   http://borghi.biella.com/   è un sito di


mailto:europa@upbeduca.it